Passaggio di proprietà di beni mobili registrati (autoveicoli, motocicli, ecc.): autentica di firma
Nel caso di vendita di un bene mobile registrato (autoveicoli, motocicli ecc), la firma sul documento di vendita potrà essere autenticata anche presso gli uffici comunali. Rientrano nella sfera di competenza del funzionario incaricato all’autentica unicamente gli atti indicati dall’articolo 7 del D.L. 223/2006. Gli atti di accettazione di eredità non sono di competenza del funzionario comunale non essendo contemplati nel predetto articolo 7.
Data di inizio pubblicazione 08/12/2014
Il venditore del bene deve presentarsi all'anagrafe con il certificato di proprietà compilato (in sua assenza con il foglio complementare) e una marca da bollo (contrassegno telematico con data corrispondente a quella dell’autentica o antecedente). Non è ammesso l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale.
Il certificato di proprietà dovrà essere compilato correttamente indicando il prezzo di vendita, i dati esatti dell’acquirente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale).
Ufficio demografico
0,52 centesimi per diritti di segreteria
Una marca da bollo di euro 16,00
La firma del venditore dovrà essere effettuata solo alla presenza del funzionario incaricato.
Il venditore dovrà essere munito di un documento di identificazione o riconoscimento con validità in corso.
Regime patrimoniale del venditore
In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, occorrerà l'autenticazione delle firme di entrambi i coniugi.
Persone giuridiche
Nel caso di persone giuridiche dovrà essere esibita documentazione comprovante il potere di firma.
Il potere di firma può essere comprovato all’autenticatore tramite uno dei seguenti documenti:
a) visura camerale in corso di validità;
b) procura speciale in originale;
c) procura generale in originale o in copia conforme all’originale;
d) in caso di tutore, amministratore di sostegno, curatore ecc. è necessario presentare l’atto di nomina anche in copia conforme all’originale;
e) statuto societario, atto costitutivo, delibera societaria dalla quale risulti il soggetto o i soggetti che hanno il potere di compiere l’atto in nome e per conto della persona giuridica; il documento deve essere prodotto in copia conforme all’originale.
La rappresentanza delle società è regolata dal Codice Civile.
- società in nome collettivo: art. 2298 c.c.;
- società in accomandita semplice: art. 2318 c.c.;
- società a responsabilità limitata: artt. 2475 e 2475 bis c.c.;
- società in accomandita per azioni: art. 2455 c.c.;
- società per azioni: art. 2380 bis e 2384 c.c.;
- società cooperativa: art. 2542 c.c.;
- società consortile: il soggetto che, in base alla tipologia societaria prescelta, ha il potere di amministrazione e rappresentanza.
Il funzionario incaricato si limita ad autenticare la firma del venditore direttamente sul certificato di proprietà (la compilazione negli appositi spazi è a cura dell'interessato).
Per il completamento della pratica (intestazione del veicolo, trascrizione e pagamento delle relative imposte per il passaggio di proprietà) l'atto dovrà essere successivamente portato, entro 60 giorni, presso uno degli uffici provinciali dell'Aci o della Motorizzazione civile, oppure presso una delegazione degli Automobile Club, oppure ancora presso un'agenzia o studio di consulenza automobilistica.
Gli stessi uffici e le agenzie di consulenza potranno anche autenticare le firme e, quindi, espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà.
Decreto Legge 223/2006 convertito in legge 248/2006