Diritto al voto domiciliare
E' la possibilità di esprimere il voto, presso l'abitazione in cui dimora l'elettore affetto da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, contenuta nel decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46. La legge estende il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili (art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Data di inizio pubblicazione 12/10/2016
Maggiori informazioni nel file allegato.
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni elettorali.
Informazioni e contatti presso l'ufficio elettorale
Pec: comune@pec.comune.navesanrocco.tn.it
Telefax: 0461 870641
E-mail: demografico@comune.navesanrocco.tn.it
La legge ha modificato i termini per rivolgere al Sindaco del comune (nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto) la dichiarazione, che deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, inviando:
1. una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, con indicazione esatta e completa dell'indirizzo e, possibilmente, un recapito telefonico (reperibile sul sito)
2. la copia della tessera elettorale e copia del documento di identità
3. la certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificazione, inoltre, potrà attestare la necessità del cosiddetto "accompagnatore" per l'esercizio del voto.